1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.
2. La conferenza regionale per la sicurezza è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, nonché dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza.
3. La conferenza regionale per la sicurezza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.
4. Le conferenze regionali di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.
5. Alle conferenze regionali di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.