Art. 5.
(Conferenze provinciali e regionali per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza).

      1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.
      2. La conferenza regionale per la sicurezza è composta dal presidente della regione, che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, nonché dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza.
      3. La conferenza regionale per la sicurezza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.
      4. Le conferenze regionali di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.
      5. Alle conferenze regionali di cui al presente articolo possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.